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Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettua trasporto di persone su autocarri e' punito con l'ammenda stabilita nell'art. 114 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, oltre le sanzioni fiscali previste dall'art. 9 del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 88. La suddetta infrazione importa il ritiro della licenza di circolazione dell'autocarro e della patente di guida del conducente ai sensi degli articoli 81 e 94 del citato regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chi, sebbene munito dell'autorizzazione, non osservi le prescrizioni di cui al precedente art. 7 o trasporti personale non dipendente dall'azienda proprietaria dell'autocarro.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
