Chiunque e' sorpreso a circolare con i velocipedi a motore o con i motoveicoli leggeri di cui all'art. 2 senza aver effettuato il pagamento delle tasse previste dallo stesso articolo incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa dovuta ad un massimo del doppio di essa. Per quanto non contemplato dal presente articolo ed in particolare per ogni altra trasgressione o disposizione non richiamata, per l'accertamento delle contravvenzioni e per la definizione delle controversie, si applicano le norme vigenti per le tasse di circolazione sugli autoveicoli, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, a successive modificazioni.

Testo vigente dal 19 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6~art4 · fonte del testo