Il pagamento della tassa di cui al precedente art. 2 deve essere effettuato prima che il motoveicolo entri in circolazione, presso gli uffici esattori dell'Automobile Club d'Italia, i quali rilasciano l'ordinario disco-contrassegno in uso per i motocicli. Il disco-contrassegno deve contenere l'indicazione del numero di individuazione del motore del motoveicolo. Per i motoveicoli di cui all'art. 2 e' data facolta' al Ministro per le finanze di istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco-contrassegno.

Testo vigente dal 19 gennaio 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6~art3 · fonte del testo