L'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e' sostituito dal seguente: (("Con effetto dal 1 gennaio 1952 il provento delle tasse di circolazione e' versato ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate. In relazione a tale versamento, con decreto del Ministro per il tesoro sara' quadrimestralmente provvedute ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari ad un terzo dell'importo dei versamenti stessi. Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sara' ripartito a favore delle province, per meta' in proporzione della superficie e per l'altra meta' in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna provincia")). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 febbraio 1952, n. 49

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La L. 9 febbraio 1952, n. 49 ha disposto (con l'art. 19) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.

Testo vigente dal 13 febbraio 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1949 al 13 febbraio 1952. 9 parole tolte, 10 parole aggiunte.

L'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e' sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1 gennaio tolto: 1949 aggiunto: 1952 il provento delle tasse di circolazione e' versato ad apposito capitolo dello stato di previsione tolto: dell'entrata aggiunto: delle entrate. In relazione a tale versamento, con decreto del tolto: ministro aggiunto: Ministro per il tesoro sara' quadrimestralmente tolto: provveduto aggiunto: provvedute ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari tolto: a quattro decimi aggiunto: ad un terzo dell'importo dei versamenti stessi. Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sara' ripartito a favore delle tolto: Province aggiunto: province, per meta' in proporzione della superficie e per l'altra meta' in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna tolto: Provincia aggiunto: provincia".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 febbraio 1952, n. 49

    La L. 9 febbraio 1952, n. 49 ha disposto (con l'art. 19) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6~art5 · fonte del testo