Art. 7
((La tassa fissa per la circolazione di prova stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, e successive modificazioni, e' elevata a lire 40.000 per le autovetture, gli autocarri e rimorchi; ai lire 6000 per i motocicli, le motocarrozzette, i motocarri, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere ed i motofurgoncini leggeri; a lire 3000 per gli autoscafi. Per i velocipedi provvisti di motore ausiliario, avente cilindrata fino a centimetri cubi 50, la predetta tassa e' stabilita nella misura di lire 3000, non suscettibile dell'abbuono del 60 per cento, previsto dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 febbraio 1952, n. 49
1La L. 9 febbraio 1952, n. 49 ha disposto (con l'art. 19) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.
Testo vigente dal 13 febbraio 1952
