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L'articolo 4 della legge 17 aprile 1930, n. 480, e' sostituito dal seguente: Il trasferimento degli ufficiali delle armi combattenti nel ruolo 31, esclusi quelli dei servizi tecnici (servizio tecnico di artiglieria, specialisti del genio, servizio automobilistico, depositi allevamento quadrupedi, depositi cavalli stalloni) viene effettuato su domanda degli interessati. Tale domanda puo' essere presentata dagli ufficiali dei seguenti gradi purche' abbiano raggiunto o raggiungano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inoltrano la domanda: 46 anni di eta' se tenenti colonnelli; 43 anni di eta' se maggiori; 39 anni di eta' se capitani; 36 anni di eta' se tenenti, e siano compresi nei limiti di anzianita' che saranno fissati, con facolta' insindacabile, dal Ministero della guerra, nel bando di concorso. Il trasferimento nel ruolo M e' definitivo.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art18 · fonte del testo