Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Dopo il collocamento nella posizione di congedo di cui all'art. 36 della presente legge gli ufficiali anzidetti possono, se giudicati idonei nelle forme stabilite per gli ufficiali in congedo, essere promossi al grado superiore nella posizione di congedo che loro compete. La promozione non puo', pero', aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei delle quattro armi, che avevano pari anzianita' a quella dell'ufficiale del «ruolo consegnatari» nel momento in cui questi fu ammesso nel ruolo stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art37 · fonte del testo