Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I capitani del «ruolo consegnatari» vengono esonerati dal Servizio permanente al raggiungimento del limite di eta' stabilito dal precedente art. 30 e collocati in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneita'. I capitani anzidetti, collocati in ausiliaria, rimarranno in questa posizione sino a quando avranno raggiunto il diritto al massimo della pensione e ad ogni modo per un periodo massimo di 6 anni. I capitani che cesseranno dal servizio dopo che il ruolo sara' stato completato in applicazione della presente legge, non saranno sostituiti nel ruolo stesso. I posti organici resisi cosi' vacanti vengono riaggiunti al ruolo dell'arma di provenienza dell'ufficiale che e' stato collocato in ausiliaria od a riposo perche' raggiunto dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
