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I capitani del «ruolo consegnatari» vengono esonerati dal Servizio permanente al raggiungimento del limite di eta' stabilito dal precedente art. 30 e collocati in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneita'. I capitani anzidetti, collocati in ausiliaria, rimarranno in questa posizione sino a quando avranno raggiunto il diritto al massimo della pensione e ad ogni modo per un periodo massimo di 6 anni. I capitani che cesseranno dal servizio dopo che il ruolo sara' stato completato in applicazione della presente legge, non saranno sostituiti nel ruolo stesso. I posti organici resisi cosi' vacanti vengono riaggiunti al ruolo dell'arma di provenienza dell'ufficiale che e' stato collocato in ausiliaria od a riposo perche' raggiunto dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art36 · fonte del testo