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Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge potra' essere concesso esclusivamente a domanda:

  • a)ai maggiori di fanteria e di cavalleria che non siano compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento e che al momento in cui presentano domanda di collocamento in ausiliaria non abbiano compiuto il 49° anno di eta';
  • b)ai capitani di fanteria e cavalleria nominati sottotenenti o tenenti in S.P.E. nel 1916 od in anni precedenti e che, al momento in cui presentano domanda di collocamento in ausiliaria, non abbiano compiuto il 46° anno di eta'. I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, possono essere collocati a domanda in ausiliaria con il trattamento previsto dalla presente legge, purche', se giudicati, siano stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti. Possono ottenere a domanda di essere collocati in ausiliaria, col trattamento previsto dalla presente legge e nei limiti di numero di cui al precedente art. 44, i capitani di fanteria e cavalleria nominati ufficiali in S.P.E. dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo di appartenenza pari grado che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S.P.E. nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subito deduzioni di anzianita'. La decisione circa l'accoglimento della domanda spetta in modo insindacabile al Ministero della guerra.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 1 luglio 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art45 · fonte del testo