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Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge potra' essere concesso esclusivamente a domanda:
- a)ai maggiori di fanteria e di cavalleria che non siano compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento e che al momento in cui presentano domanda di collocamento in ausiliaria non abbiano compiuto il 49° anno di eta';
- b)ai capitani di fanteria e cavalleria nominati sottotenenti o tenenti in S.P.E. nel 1916 od in anni precedenti e che, al momento in cui presentano domanda di collocamento in ausiliaria, non abbiano compiuto il 46° anno di eta'. I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, possono essere collocati a domanda in ausiliaria con il trattamento previsto dalla presente legge, purche', se giudicati, siano stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti. Possono ottenere a domanda di essere collocati in ausiliaria, col trattamento previsto dalla presente legge e nei limiti di numero di cui al precedente art. 44, i capitani di fanteria e cavalleria nominati ufficiali in S.P.E. dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo di appartenenza pari grado che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S.P.E. nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subito deduzioni di anzianita'. La decisione circa l'accoglimento della domanda spetta in modo insindacabile al Ministero della guerra. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1935, n. 1026
2La L. 16 giugno 1935, n. 1026, ha disposto (con l'art. 125, comma 1) che "La posizione ausiliaria con lo speciale trattamento previsto per i maggiori ed i capitani delle armi di fanteria e cavalleria, dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, e' abolita.Gli ufficiali, peraltro, gia' collocati in tale posizione continuano a permanervi".
Testo in vigore dal 1 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
