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Gli ufficiali collocati in ausiliaria, in applicazione della presente legge, hanno diritto per la durata di otto anni ai quattro quinti dello stipendio, nonche' ai quattro quinti della indennita' militare e dell'aggiunta di famiglia che percepivano all'atto del collocamento in ausiliaria. I predetti ufficiali non hanno diritto, pero', alla indennita' di ausiliaria fissata dal R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206. Dopo gli otto Anni di permanenza in ausiliaria col trattamento previsto dal presente articolo gli ufficiali sopra indicati vengono collocati a riposo. L'aggiunta di famiglia, di cui al primo comma del presente articolo, verra' ridotta malora si verifichino mutamenti nella situazione di famiglia dell'ufficiale. Detta aggiunta di famiglia non sara' piu' corrisposta all'ufficiale senza figli minorenni, che durante la permanenza in ausiliaria sia divenuto vedovo. All'ufficiale che venga a trovarsi in quest'ultima condizione sara' inoltre corrisposta la indennita' militare ridotta - com'e' indicata nel primo comma del presente articolo - spettante agli ufficiali celibi, anziche' quella spettante agli ufficiali ammogliati.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 1 luglio 1935
