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I capitani in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge sono promossi, nei limiti fissati dal precedente art. 4, in ciascun anno, in ordine di anzianita', non appena entrino: nel primo sesto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al comma a) del precedente art. 1; nel primo quinto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398; nel primo quarto del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra; nel primo terzo del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel Corpo di stato maggiore Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od i corsi negli anni successivi. Non e' ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dai precedenti comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 25 gennaio 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art5 · fonte del testo