Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1932 al 25 gennaio 1934. Leggi il testo vigente →
I capitani in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge sono promossi, nei limiti fissati dal precedente art. 4, in ciascun anno, in ordine di anzianita', non appena entrino: nel primo sesto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al comma a) del precedente art. 1; nel primo quinto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398; nel primo quarto del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra; nel primo terzo del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel Corpo di stato maggiore Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od i corsi negli anni successivi. Non e' ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dai precedenti comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 25 gennaio 1934
