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I capitani in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge sono promossi, nei limiti fissati dal precedente art. 4, in ciascun anno, in ordine di anzianita', non appena entrino: nel primo sesto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al comma a) del precedente art. 1; nel primo quinto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398; nel primo quarto del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra; nel primo terzo del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel Corpo di stato maggiore ((o nel servizio di stato maggiore)). 1 Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od i corsi negli anni successivi. Non e' ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dai precedenti comma del presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 11 dicembre 1933, n. 1796, convertito senza modificazioni dalla L. 25 gennaio 1934, n. 248, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "La presente disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1932, n. 1626".

Testo in vigore dal 25 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 1934

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1932 al 25 gennaio 1934. 6 parole aggiunte.

… corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel Corpo di stato maggiore aggiunto: o nel servizio di stato maggiore. Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 11 dicembre 1933, n. 1796, convertito senza modificazioni dalla L. 25 gennaio 1934, n. 248, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "La presente disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1932, n. 1626".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art5 · fonte del testo