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[1]E' autorizzato il Governo del Re a riservare, per un periodo di dieci anni, agli stabilimenti meccanici esistenti, ed a quelli che si impianteranno o si trasformeranno nel territorio del Comune di Napoli, la costruzione di materiale mobile ferroviario, per una quantita' non minore di un ottavo del materiale che sara' ordinato per conto dello Stato.

[2]Le modalita' per determinare i prezzi in rapporto alle condizioni generali del mercato e le cautele per l'appalto delle forniture di detto materiale saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di accordo col Ministro del Tesoro, previo parere del Comitato superiore delle strade ferrate e del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 19 aprile 1911

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art16 · fonte del testo