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[1]E' autorizzato il Governo del Re a riservare, per un periodo di dieci anni, agli stabilimenti meccanici esistenti, ed a quelli che si impianteranno o si trasformeranno nel territorio del Comune di Napoli, la costruzione di materiale mobile ferroviario, per una quantita' non minore di un ottavo del materiale che sara' ordinato per conto dello Stato. 1 4

[2]Le modalita' per determinare i prezzi in rapporto alle condizioni generali del mercato e le cautele per l'appalto delle forniture di detto materiale saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di accordo col Ministro del Tesoro, previo parere del Comitato superiore delle strade ferrate e del Consiglio di Stato.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 marzo 1911, n. 258

1

La L. 12 marzo 1911, n. 258 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'autorizzazione data al Governo del Re dall'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per riservare agli stabilimenti meccanici del comune di Napoli la costruzione di un ottavo del materiale mobile ferroviario da ordinarsi per conto dello Stato, ha efficacia per un decennio dalla pubblicazione della presente legge".

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Il Regio D.L. 27 marzo 1921, n. 427, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' del pari prorogata sino al 31 marzo 1922, l'efficacia della facolta' data al Governo in ordine alla costruzione ed alla riparazione del materiale ferroviario di cui agli articoli 16 della legge 8 luglio 1904, n 351 e 7 della legge 12 marzo 1911, n. 258".

Testo in vigore dal 21 aprile 1921 al 30 settembre 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1921

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1911 al 21 aprile 1921.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 27 marzo 1921, n. 427, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' del pari prorogata sino al 31 marzo 1922, l'efficacia della facolta' data al Governo in ordine alla costruzione ed alla riparazione del materiale ferroviario di cui agli articoli 16 della legge 8 luglio 1904, n 351 e 7 della legge 12 marzo 1911, n. 258".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art16 · fonte del testo