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[1]E' autorizzato il Governo del Re a riservare, per un periodo di dieci anni, agli stabilimenti meccanici esistenti, ed a quelli che si impianteranno o si trasformeranno nel territorio del Comune di Napoli, la costruzione di materiale mobile ferroviario, per una quantita' non minore di un ottavo del materiale che sara' ordinato per conto dello Stato. 1
[2]Le modalita' per determinare i prezzi in rapporto alle condizioni generali del mercato e le cautele per l'appalto delle forniture di detto materiale saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di accordo col Ministro del Tesoro, previo parere del Comitato superiore delle strade ferrate e del Consiglio di Stato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 marzo 1911, n. 258
1La L. 12 marzo 1911, n. 258 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'autorizzazione data al Governo del Re dall'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per riservare agli stabilimenti meccanici del comune di Napoli la costruzione di un ottavo del materiale mobile ferroviario da ordinarsi per conto dello Stato, ha efficacia per un decennio dalla pubblicazione della presente legge".
Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 21 aprile 1921
