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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere che gli stabilimenti industriali, di che all'articolo 6, siano retti a regime di deposito franco.

[2]In tal caso gli stabilimenti anzidetti saranno considerati fuori della linea doganale e si renderanno ad essi applicabili tutte le disposizioni della legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª).

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 30 settembre 1921

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art9 · fonte del testo