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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere che gli stabilimenti industriali, di che all'articolo 6, siano retti a regime di deposito franco.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito con modificazioni dalla L. 24 agosto 1921, n. 1290, ha disposto (con l'articolo aggiuntivo, comma 1) che "E' prorogato per un decennio dalla pubblicazione della presente legge il termine assegnato nel decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916 per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori per la zona industriale di Napoli, previsti dall'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, nonche' il periodo di godimento dei benefizi concessi dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 della detta legge 8 luglio 1904, gia' prorogati dalla legge 12 marzo 1911, n. 258, articoli 6 e 7".
L. 23 giugno 1927, n. 1630
6La L. 23 giugno 1927, n. 1630, nel modificare l'articolo aggiuntivo del D.L. Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito con modificazioni dalla L. 24 agosto 1921, n. 1290, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In quanto siano applicabili, sono estesi alle Provincie, per le opere e le espropriazioni necessarie all'espletamento del compito di cui al precedente art. 3: [...] 3° il capo VII del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la citta' di Napoli e convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, intendendosi nel capo stesso sostituita alla Corte di appello di Napoli quella competente a seconda del luogo".
Testo in vigore dal 8 ottobre 1927 al 16 dicembre 2009
