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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere che gli stabilimenti industriali, di che all'articolo 6, siano retti a regime di deposito franco.

[2]In tal caso gli stabilimenti anzidetti saranno considerati fuori della linea doganale e si renderanno ad essi applicabili tutte le disposizioni della legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito con modificazioni dalla L. 24 agosto 1921, n. 1290, ha disposto (con l'articolo aggiuntivo, comma 1) che "E' prorogato per un decennio dalla pubblicazione della presente legge il termine assegnato nel decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916 per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori per la zona industriale di Napoli, previsti dall'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, nonche' il periodo di godimento dei benefizi concessi dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 della detta legge 8 luglio 1904, gia' prorogati dalla legge 12 marzo 1911, n. 258, articoli 6 e 7".

Testo in vigore dal 30 settembre 1921 al 8 ottobre 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 settembre 1921

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1904 al 30 settembre 1921.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito con modificazioni dalla L. 24 agosto 1921, n. 1290, ha disposto (con l'articolo aggiuntivo, comma 1) che "E' prorogato per un decennio dalla pubblicazione della presente legge il termine assegnato nel decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916 per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori per la zona industriale di Napoli, previsti dall'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, nonche' il periodo di godimento dei benefizi concessi dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 della detta legge 8 luglio 1904, gia' prorogati dalla legge 12 marzo 1911, n. 258, articoli 6 e 7".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art9 · fonte del testo