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Per i mutui non superiori a L. 20,000 sia che si tratti di nuovi mutui, sia che si tratti di quelli pei quali si vorra' profittare delle disposizioni degli articoli 4 e 20, si intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'art. 3, tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni, e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti, che, sopra diretta richiesta degli Istituti di credito fondiario, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti uffici pubblici, e dai notai con lo scopo di istruire e documentare le domande di mutuo.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art10 · fonte del testo

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