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[1]Per le stipulazioni con cui si riduce l'interesse dei mutui in corso, mediante emissione di cartelle a saggio inferiore, le ipoteche gia' iscritte a garanzia dei mutui conservano, senza bisogno di espressa riserva, la loro validita' ed il loro grado a garantire il capitale, gl'interessi e gli accessori; insieme ai contributi di cui all'art. 3, purche' il capitale residuale al giorno della stipulazione non sia aumentato.

[2]La stipulazione si fa con atto unico, omesso l'atto condizionato, di cui nell'art. 13 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

[3]E' in facolta' degl'istituti di fare annotare le stipulazioni considerate nel presente articolo in margine alle iscrizioni ipotecarie rimaste ferme a garanzia dei mutui.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 15 gennaio 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art20 · fonte del testo

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