Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Per le stipulazioni con cui si riduce l'interesse dei mutui in corso, mediante emissione di cartelle a saggio inferiore, le ipoteche gia' iscritte a garanzia dei mutui conservano, senza bisogno di espressa riserva, la loro validita' ed il loro grado a garantire il capitale, gl'interessi e gli accessori; insieme ai contributi di cui all'art. 3, purche' il capitale residuale al giorno della stipulazione non sia aumentato.
[2]La stipulazione si fa con atto unico, omesso l'atto condizionato, di cui nell'art. 13 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.
[3]E' in facolta' degl'istituti di fare annotare le stipulazioni considerate nel presente articolo in margine alle iscrizioni ipotecarie rimaste ferme a garanzia dei mutui.
[4]((La disposizione di questo articolo si applica tanto se le stipulazioni siano fatte dalla stessa persona che stipulo' il mutuo originario o dai suoi eredi, quanto se dalla persona che per altro titolo qualsiasi sia succeduta nella proprieta' del fondo ipotecato)).
Testo in vigore dal 15 gennaio 1908 al 16 dicembre 2010
