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[1]Per i mutui stipulati e da stipularsi dagli Istituti di credito fondiario al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore, anche in trasformazione di mutui a saggio superiore, i debitori pagheranno dal 1° gennaio 1906 agli Istituti di credito fondiario, affinche' questi ne soddisfacciano l'erario dello Stato, i seguenti tributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possano spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per l'emissione e circolazione della cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli altri atti e formalita' enunciati nell'art. 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183:
- a)per l'imposta di ricchezza mobile, un contributo di L. 10 ogni 100 d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a L. 10,000, o nuovi, o ridotti entro tale cifra al momento della trasformazione, e L. 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma;
- b)a titolo di abbonamento per tasse come sopra, otto centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire e 10 centesimi per gli altri.
[2]Il secondo di questi contributi sara' riversato dagli Istituti mutuanti ai competenti uffici del registro, e l'altro nelle tesorerie dello Stato, secondo l'art. 22 della legge predetta.
[3]Quando il mutuo per l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla meta', il contributo che rappresenta l'abbonamento alle tasse sara' pure ridotto alla meta'.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 13 febbraio 1920
