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[1]Per i mutui stipulati e da stipularsi dagli Istituti di credito fondiario al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore, anche in trasformazione di mutui a saggio superiore, i debitori pagheranno dal 1° gennaio 1906 agli Istituti di credito fondiario, affinche' questi ne soddisfacciano l'erario dello Stato, i seguenti tributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possano spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per l'emissione e circolazione della cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli altri atti e formalita' enunciati nell'art. 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183:

  • a)per l'imposta di ricchezza mobile, un contributo di L. 10 ogni 100 d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a L. 10,000, o nuovi, o ridotti entro tale cifra al momento della trasformazione, e L. 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma;
  • b)a titolo di abbonamento per tasse come sopra, otto centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire e 10 centesimi per gli altri.

[2]Il secondo di questi contributi sara' riversato dagli Istituti mutuanti ai competenti uffici del registro, e l'altro nelle tesorerie dello Stato, secondo l'art. 22 della legge predetta.

[3]Quando il mutuo per l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla meta', il contributo che rappresenta l'abbonamento alle tasse sara' pure ridotto alla meta'.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 13 febbraio 1920

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art3 · fonte del testo

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