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[1]Per i mutui stipulati e da stipularsi dagli Istituti di credito fondiario al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore, anche in trasformazione di mutui a saggio superiore, i debitori pagheranno dal 1° gennaio 1906 agli Istituti di credito fondiario, affinche' questi ne soddisfacciano l'erario dello Stato, i seguenti tributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possano spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per l'emissione e circolazione della cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli altri atti e formalita' enunciati nell'art. 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183:
- a)per l'imposta di ricchezza mobile, un contributo di L. 10 ogni 100 d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a L. 10,000, o nuovi, o ridotti entro tale cifra al momento della trasformazione, e L. 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma;
- b)a titolo di abbonamento per tasse come sopra, otto centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire e 10 centesimi per gli altri.
[2]Il secondo di questi contributi sara' riversato dagli Istituti mutuanti ai competenti uffici del registro, e l'altro nelle tesorerie dello Stato, secondo l'art. 22 della legge predetta.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1920
Il Regio D.L. 14 gennaio 1920, n. 35, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1920 e per la durata di due anni le disposizioni dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, sono estese ai mutui che saranno concessi da Istituti di credito fondiario ad un saggio di interesse non superiore al 4,50 %".
con decorrenza dal 1 luglio 1920
Il Regio D.L. 4 maggio 1920, n. 631, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 1920 e fino al 31 dicembre 1921 le disposizioni dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592 sono estese ai mutui che saranno concessi da Istituti di credito fondiario ad un saggio non superiore al 5%".
Il Regio Decreto 16 ottobre 1921, n. 1521, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, estese ai mutui concessi da Istituti di credito fondiario ad un saggio di interesse non superiore al 5% con il R. decreto-legge 4 maggio 1920, n. 631, sono prorogate fino al 31 dicembre 1923".
Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2153
5Il Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2153 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, estese ai mutui concessi da istituti di credito fondiario ad un saggio di interesse non superiore al 5% con il R. decreto-legge 4 maggio 1920, n. 631, e prorogate fino al 31 dicembre 1923, con il R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1521, sono prorogate fino al 31 dicembre 1925".
Il Regio D.L. 15 ottobre 1925, n. 1923, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le agevolazioni tributarie di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, sono estese ai mutui fondiari che saranno concessi da istituti di credito fondiario entro il 1926, ad un interesse determinato, entro il limite massimo di cui all'art. 1 del presente decreto, anche in misura superiore al 5 per cento".
Testo in vigore dal 17 novembre 1925 al 16 dicembre 2010
