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[1]All'art. 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183 e' sostituito il seguente:
[2]Il debitore ha facolta' di liberarsi anticipatamente in tutto ed in parte del debito, soddisfacendo, pero', l'istituto e l'erario dei rispettivi compensi nella misura e nei limiti qui appresso indicati: l'istituto del diritto di commissione, per una volta sola, sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo; e l'erario del pagamento di un quarto delle restanti quote di contributo per l'abbonamento alle tasse sul capitale anticipatamente restituito. Il versamento dei suddetti compensi sara' fatto congiuntamente al rimborso anticipato del capitale. Per il capitale che rimanga ancora dovuto, continuera' l'obbligo del pagamento delle corrispondenti quote del detto contributo.
[3]Saranno esenti dal contributo per l'abbonamento alle tasse le restituzioni anticipate parziali o totali di mutui, che originariamente non eccedevano le L. 10,000, anche quando si tratti di espropriazioni.
[4]Nessun compenso e' dovuto per quella parte del credito capitale per la quale, esaurita l'espropriazione dei beni ipotecati, l'Istituto sia rimasto incapiente.
[5]Parimente non sara' pagato il quarto delle restanti quote di contributo per l'abbonamento alle tasse, nel caso contemplato dall'art. 20, e nel caso di restituzione anticipata di mutuo, operata mediante stipulazione di nuovo mutuo con lo stesso o con altri Istituti, purche' in ambedue i casi la somma e la durata del mutuo che si stipula non siano inferiori al capitale ancora dovuto e agli anni che rimangono a decorrere; salvo solo, in riguardo alla somma, la diminuzione necessaria per raggiungere immediatamente il multiplo di cinquecento.
[6]Se la stipulazione segue con lo stesso Istituto, questo non percepira' alcun diritto di commissione, salvo solo centesimi 25, a titolo di rimborso di spese, per ogni cartella unitaria o multipla, emessa in corrispondenza della nuova stipulazione.
[7]Se invece il mutuo e' convertito in altro mutuo con altro Istituto, restera' fermo il diritto di commissione indicato nel terzo comma del presente articolo.
[8]Per i mutui in contanti di cui nella prima parte dell'articolo 11 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, resta in vigore la prima parte dell'articolo stesso.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010
