Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle province di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale. Nel termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro, potra', con proprio decreto, applicare tali disposizioni anche al comuni dell'Italia centrale e settentrionale, sugli stanziamenti ad essi riservati, quando la situazione di tali comuni possa considerarsi similare a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 febbraio 1953, n. 184
1La L. 15 febbraio 1953, n. 184 ha disposto (con l'art. 5) che "Il termine di un triennio di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' prorogato di tre anni."
Testo vigente dal 24 aprile 1953
