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Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle province di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale. Nel termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro, potra', con proprio decreto, applicare tali disposizioni anche al comuni dell'Italia centrale e settentrionale, sugli stanziamenti ad essi riservati, quando la situazione di tali comuni possa considerarsi similare a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia.

Testo in vigore dal 3 settembre 1949 al 24 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art20 · fonte del testo