Il termine di un triennio di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' prorogato di tre anni.
Testo vigente dal 9 aprile 1953
Il termine di un triennio di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' prorogato di tre anni.
Testo vigente dal 9 aprile 1953
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-02-15;184~art5 · fonte del testo