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Il Ministero dell'agricoltura, entro i limiti del fondo disponibile della Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, potra' concedere, coi criteri e colle norme che saranno stabilite dal regolamento:

  • a)premi e sussidi per costruzione di strade poderali e per opere necessarie alla provvista di acqua potabile e di irrigazione;
  • b)premi e sussidi alle associazioni di lavoratori che, mediante affitti od altri contratti di conduzione agraria per migliorie, eseguiscano felicemente opere di bonificamento agrario e di colonizzazione;
  • c)premi alle famiglie di coltivatori che si stabiliscano, con dimora fissa, nelle aziende agrarie dell'Agro romano;
  • d)premi per costruzione di centri di abitazione rurali, nella ragione massima di un quinto del loro costo;
  • e)premi ai proprietari che concedano ad enfiteusi, con patti di notevole miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non inferiori a venti ettari;
  • f)premi per incoraggiare le iniziative di privati, di associazioni e di enti, dirette alla istituzione e al funzionamento di campi dimostrativi per facilitare la trasformazione delle culture;
  • g)premi ad agenti di sorveglianza, a sanitari, a maestri ed a quanti altri, nel disimpegno degli uffici ed incarichi interessanti le diverse finalita' specifiche delle leggi di bonificamento, abbiano acquistato, per diligenza ed utilita' di azione, titolo a ricompensa straordinaria;
  • h)premi e sussidi per l'incremento dell'istruzione agraria e, generalmente, per favorire l'attuazione di qualunque iniziativa utile agli scopi del bonificamento e della colonizzazione.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art13 · fonte del testo