Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per i lavori di bonificazione idraulica, igienica ed agraria che, alla promulgazione della presente legge, fossero stati gia' compiuti in conformita' delle leggi per l'Agro romano, e per quelli che potranno compiersi in seguito nei terreni compresi nel piano regolatore, di cui alla legge 11 luglio 1907, n. 502, e sugli altri contemplati dalla legge 6 aprile 1908, n. 116, secondo i piani da stabilirsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, d'intesa col comune di Roma, questo dovra' corrispondere ai proprietari interessati, in caso di espropriazione, un'adeguata indennita', coi metodi e coi criteri di stima portati dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art14 · fonte del testo