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Per i lavori di bonificazione idraulica, igienica ed agraria che, alla promulgazione della presente legge, fossero stati gia' compiuti in conformita' delle leggi per l'Agro romano, e per quelli che potranno compiersi in seguito nei terreni compresi nel piano regolatore, di cui alla legge 11 luglio 1907, n. 502, e sugli altri contemplati dalla legge 6 aprile 1908, n. 116, secondo i piani da stabilirsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, d'intesa col comune di Roma, questo dovra' corrispondere ai proprietari interessati, in caso di espropriazione, un'adeguata indennita', coi metodi e coi criteri di stima portati dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art14 · fonte del testo