Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008. 137 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Alle spese d'impianto dell'Istituto, di cui all'articolo precedente, che non potranno eccedere lire duecentomila (L. 200,000) si provvedera':

tolto: a) per meta' mediante mutuo di favore da concedersi al Consorzio dal Ministero di agricoltura, coi fondi e colle norme stabilite dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi per l'Agro romano;

tolto: b) per l'altra meta' mediante contributo dello Stato, in ragione di tre quinti da prelevarsi dai fondi della Cassa di colonizzazione dell'Agro romano, di cui all'art. 12 della presente legge, e il concorso degli altri enti consorziati in ragione di un quinto a carico della Provincia e di un quinto a carico del Comune.

tolto: Alla totalita' delle spese dell'annuale funzionamento dell'Istituto anzidetto, che non potra' eccedere L. 60,000, contribuiranno lo Stato e gli altri enti consorziati nella misura indicata al precedente comma b.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art7 · fonte del testo