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[1]Alle spese d'impianto dell'Istituto, di cui all'articolo precedente, che non potranno eccedere lire duecentomila (L. 200,000) si provvedera':

  • a)per meta' mediante mutuo di favore da concedersi al Consorzio dal Ministero di agricoltura, coi fondi e colle norme stabilite dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi per l'Agro romano;
  • b)per l'altra meta' mediante contributo dello Stato, in ragione di tre quinti da prelevarsi dai fondi della Cassa di colonizzazione dell'Agro romano, di cui all'art. 12 della presente legge, e il concorso degli altri enti consorziati in ragione di un quinto a carico della Provincia e di un quinto a carico del Comune.

[2]Alla totalita' delle spese dell'annuale funzionamento dell'Istituto anzidetto, che non potra' eccedere L. 60,000, contribuiranno lo Stato e gli altri enti consorziati nella misura indicata al precedente comma b.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art7 · fonte del testo