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[1]Tra gli atti, ai quali per l'art. 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, sono applicabili, per le tasse di registro e ipotecarie, le disposizioni dell'art. 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3ª), sono compresi anche gli atti di alienazione immobiliare in cui gli acquirenti assumono l'obbligo di compiere il bonificamento agrario.

[2]Trattandosi di atti di compra e vendita il beneficio sara' ridotto a meta'.

[3]Se le opere di bonificamento non saranno eseguite entro cinque anni dalla stipulazione degli atti suddetti, questi andranno soggetti all'intera tassa, che sara' a carico degli acquirenti.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 24 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art8 · fonte del testo