Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 novembre 1964, n. 1271.
Abrogato dal 24 dicembre 1964
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Articolo abrogato dalla l. 18 novembre 1964, n. 1271.
Abrogato dal 24 dicembre 1964
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3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1910 al 24 dicembre 1964. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Tra gli atti, ai quali per l'art. 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, sono applicabili, per le tasse di registro e ipotecarie, le disposizioni dell'art. 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3ª), sono compresi anche gli atti di alienazione immobiliare in cui gli acquirenti assumono l'obbligo di compiere il bonificamento agrario.
tolto: Trattandosi di atti di compra e vendita il beneficio sara' ridotto a meta'.
tolto: Se le opere di bonificamento non saranno eseguite entro cinque anni dalla stipulazione degli atti suddetti, questi andranno soggetti all'intera tassa, che sara' a carico degli acquirenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1964, N. 1271
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art8 · fonte del testo