All'atto della liquidazione degli assegni da corrispondersi, a termini del precedente art. 2, verranno recuperate le somme che il personale avesse percepito a titolo di anticipazioni varie, nonche' le somme di cui lo stesso fosse eventualmente debitore per residuo debito per cessione sullo stipendio o sulla paga, oppure per altro titolo verso l'Amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 7 febbraio 1951
