All'atto della liquidazione degli assegni da corrispondersi, a termini del precedente art. 2, verranno recuperate le somme che il personale avesse percepito a titolo di anticipazioni varie, nonche' le somme di cui lo stesso fosse eventualmente debitore per residuo debito per cessione sullo stipendio o sulla paga, oppure per altro titolo verso l'Amministrazione dello Stato.

Testo vigente dal 7 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;31~art5 · fonte del testo