Le norme di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 sono applicabili anche per la determinazione della retribuzione e dell'indennita' di carovita dei concessionari di assuntorie che, pur essendo del genere di quelle elencate ai precedenti articoli 1 e 4 non vengano, per la loro minima importanza, assegnate ad uno dei gruppi di cui agli articoli stessi.

Testo vigente dal 3 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-14;40~art12 · fonte del testo