A tutti gli assuntori ferroviari e loro dipendenti e' concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilita' da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 1946, il cui importo sara' determinato in base alle norme di cui agli articoli 7 e 18, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, in quanto, anche analogamente, applicabili.

Testo vigente dal 3 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-14;40~art13 · fonte del testo