Per gli assuntori e dipendenti di cui al precedente art. 9, la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato e' autorizzata a perequare le retribuzioni e l'indennita' di carovita risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 ottobre 1946, n. 405, e della presente legge per adeguarle alla concreta entita' delle prestazioni. In nessun caso pero' la retribuzione e il carovita degli assuntori e loro dipendenti possono essere minori di quelli risultanti dall'applicazione del primo, secondo e quarto comma del precedente art. 9. Verificandosi tale evenienza, gli assuntori e loro dipendenti conserveranno ad personam la differenza, la quale sara' assorbita da eventuali successivi aumenti.

Testo vigente dal 3 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-14;40~art10 · fonte del testo