La retribuzione degli assuntori ferroviari non contemplati negli articoli 2 e 5 e dei dipendenti tutti degli assuntori, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, e' aumentata, a decorrere dal 1 settembre 1946 e fino al 31 maggio 1947, del settanta per cento. In detta retribuzione sara' inoltre assorbita e consolidata l'indennita' di carovita fino a concorrenza di L. 2000, salva restando l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263. A detti assuntori, nonche' ai loro dipendenti, compete altresi', per l'anno 1946, la tredicesima mensilita' di cui, al seguente art. 13. Dal 1 giugno 1947 la retribuzione determinata in applicazione dei primi due commi del presente articolo e' aumentata del trenta per cento.

Testo vigente dal 3 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-14;40~art9 · fonte del testo