Agli assuntori di cui ai precedenti articoli 2 o 5 compete a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, una indennita' mensile di carovita, nella stessa misura e con le stesse norme stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, per i dipendenti statali.

Testo vigente dal 3 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-14;40~art6 · fonte del testo