Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1936 al 19 febbraio 1943. Leggi il testo vigente →
[1]- I marescialli maggiori che, in seguito a determinazione del comandante generale dell'Arma, conseguono la nomina a:
[2]comandante di sezione;
[3]capo scrivano presso gli Uffici del Comando generale dell'Arma o degli Ispettorati di zona;
[4]capo scrivano presso gli Uffici (Comando, Amministrazione Servizio) delle Legioni e delle Divisioni di Tripoli o Bengasi o presso gli Uffici della Scuola centrale (Comando, Amministrazione o Direzione studi dei corsi allievi sottufficiali);
[5]addetti alle compagnie comando;
[6]comandanti di plotone presso la Legione allievi carabinieri e presso la Scuola centrale;
[7]possono rimanere nelle rispettive cariche, nei limiti dei 2000 posti fissati complessivamente come organico, fino al compimento del 35° anno di servizio, rinunziando al passaggio nel ruolo sedentario.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 2 giugno 1936 - Anno XIV
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]MUSSOLINI - DI REVEL
[12]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 2 luglio 1936 al 19 febbraio 1943
