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[1]((I marescialli maggiori che, in seguito a determinazione del comandante generale dell'arma, conseguono la nomina a: comandante di sezione; capo scrivano presso gli uffici del Comando generale dell'arma, delle divisioni e delle brigate; capo scrivano presso gli uffici della scuola centrate (comando, amministrazione, direzione degli studi) capo scrivano presso gli uffici (comando, amministrazione, servizio) delle legioni, reparti e gruppi autonomi; addetto alla compagnia comando legionale; comandante plotone presso la. scuola centrale e la legione allievi carabinieri; comandante di plotone scorta. di Governatori; possono rimanere nelle rispettive cariche, nei limiti dei posti stabiliti complessivamente dall'organico per il grado di maresciallo maggiore, fino al compimento del 35° anno di servizio, rinunziando al passaggio nel ruolo territoriale.))
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 giugno 1936 - Anno XIV
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1943 al 9 ottobre 2010
