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L'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale e in quella di sviluppo industriale e' affidata in concessione con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio e col Ministro per la marina mercantile, ad una societa' per azioni alla quale hanno diritto di partecipare, anche in maggioranza, gli enti locali interessati che ne facciano richiesta. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni che disciplineranno i modi i termini e le condizioni, per la esecuzione delle opere. Alla stessa societa' indicata nel comma precedente puo' essere affidato l'esercizio degli impianti costruiti nella zona portuale, con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentiti i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e il commercio. Le convenzioni per disciplinare i modi, i termini e le condizioni per l'esercizio, nonche' i rapporti fra il concessionario e le Amministrazioni statali interessate sono approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentiti i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio. I rapporti tra il concessionario e le Amministrazioni locali saranno regolati da convenzioni da approvarsi dal Ministro per la marina mercantile sentito il Ministro per l'interno. Nulla e' innovato, in materia di demanio marittimo, a quanto dispongono il codice della navigazione e il relativo regolamento di esecuzione.
Testo in vigore dal 7 luglio 1961 al 1 gennaio 2002
