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L'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale e in quella di sviluppo industriale e' affidata in concessione con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio e col Ministro per la marina mercantile, ad una societa' per azioni alla quale hanno diritto di partecipare, anche in maggioranza, gli enti locali interessati che ne facciano richiesta. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni che disciplineranno i modi i termini e le condizioni, per la esecuzione delle opere. Alla stessa societa' indicata nel comma precedente puo' essere affidato l'esercizio degli impianti costruiti nella zona portuale, con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentiti i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e il commercio. Le convenzioni per disciplinare i modi, i termini e le condizioni per l'esercizio, nonche' i rapporti fra il concessionario e le Amministrazioni statali interessate sono approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentiti i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio. I rapporti tra il concessionario e le Amministrazioni locali saranno regolati da convenzioni da approvarsi dal Ministro per la marina mercantile sentito il Ministro per l'interno. Nulla e' innovato, in materia di demanio marittimo, a quanto dispongono il codice della navigazione e il relativo regolamento di esecuzione.

Testo in vigore dal 7 luglio 1961 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 17/1975

    Questione infondata
    5 febbraio 1975

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 13 giugno 1961, n. 528 (contenente provvedimenti per la zona industriale di Ravenna) - sollevata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione di un limite temporale per le opere previste all'art. 1 della stessa legge - in quanto, nell'ipotesi, come quella di specie, di legge dichiarativa della pubblica utilità di intere categorie di opere, l'indicazione del termine legittimamente si riconnette al previo atto amministrativo della procedura espropriativa che in concreto segue alla declaratoria astratta e generale di pubblica utilità delle opere indicate.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 2 Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna · Art. 2 Provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini dell'annessa zona industriale di Ravenna e del Porto di Venezia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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