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L'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale e in quella di sviluppo industriale e' affidata in concessione con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio e col Ministro per la marina mercantile, ad una societa' per azioni alla quale hanno diritto di partecipare, anche in maggioranza, gli enti locali interessati che ne facciano richiesta. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni che disciplineranno i modi i termini e le condizioni, per la esecuzione delle opere. Alla stessa societa' indicata nel comma precedente puo' essere affidato l'esercizio degli impianti costruiti nella zona portuale, con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentiti i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e il commercio. Le convenzioni per disciplinare i modi, i termini e le condizioni per l'esercizio, nonche' i rapporti fra il concessionario e le Amministrazioni statali interessate sono approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentiti i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio. I rapporti tra il concessionario e le Amministrazioni locali saranno regolati da convenzioni da approvarsi dal Ministro per la marina mercantile sentito il Ministro per l'interno. Nulla e' innovato, in materia di demanio marittimo, a quanto dispongono il codice della navigazione e il relativo regolamento di esecuzione. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327
2Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327,ha disposto (con l'art. 58, comma 1, numero 75)) l'abrogazione degli artt. 2 e 3 della Legge 13 giugno 1951, n. 528. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2002 al 22 dicembre 2008
