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Per la sistemazione a zona di sviluppo industriale, nonche' per l'impianto di stabilimenti industriali compresi nell'area di sviluppo industriale considerati di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 1 la conseguente espropriazione per pubblica utilita' e' disposta, su richiesta della societa' concessionaria, con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di 6 anni dal decreto di esproprio. I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere ceduti esclusivamente con destinazione ad opere e impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.
Testo in vigore dal 7 luglio 1961 al 7 aprile 1967
