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La L. 23 febbraio 1967, n.104 ha disposto (con l'art. 2) che "Gli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono sostituiti dal seguente: "Per la sistemazione dei terreni a zona di sviluppo industriale, nonche' per l'impianto di stabilimenti industriali nella zona stessa, la espropriazione e' disposta, su richiesta della societa' concessionaria, con decreto del Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di sei anni dal decreto di esproprio. I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere esclusivamente ceduti con destinazione ad opere ed impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233. L'indennita' di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sara' ragguagliata al valore venale del terreno riferito a sei anni prima della data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528, ed aumentato del tre per cento per ogni anno o frazione di anno calcolato ad anno intero, compresi fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio. Per tutto quanto, in materia di espropriazione per pubblica utilita', non e' espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359"". ha inoltre disposto (con l'art. 3) che le modifiche apportate si applicano dall'entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327

2

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327,ha disposto (con l'art. 58, comma 1, numero 75)) l'abrogazione degli artt. 2 e 3 della Legge 13 giugno 1951, n. 528. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2002 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 17/1975

    Questione infondata
    5 febbraio 1975

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 13 giugno 1961, n. 528 (contenente provvedimenti per la zona industriale di Ravenna) - sollevata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione di un limite temporale per le opere previste all'art. 1 della stessa legge - in quanto, nell'ipotesi, come quella di specie, di legge dichiarativa della pubblica utilità di intere categorie di opere, l'indicazione del termine legittimamente si riconnette al previo atto amministrativo della procedura espropriativa che in concreto segue alla declaratoria astratta e generale di pubblica utilità delle opere indicate.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 2 Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna · Art. 2 Provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini dell'annessa zona industriale di Ravenna e del Porto di Venezia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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