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E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale per la mobilita' della manodopera avente lo scopo di dare attuazione alla mobilita' territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale. Tale commissione e' composta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un Sottosegretario da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della manodopera, dal direttore generale dell'orientamento e formazione professionale dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e dal direttore generale dei rapporti di lavoro o da loro rappresentanti, nonche' da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui alla lettera b) del settimo comma del precedente articolo 1. Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della commissione rappresentanti delle regioni e delle province autonomie di Trento e Bolzano quando siano interessate alla compensazione della mano d'opera nell'ambito interregionale. La commissione centrale per la mobilita' della manodopera invia al Parlamento una relazione annuale sulla attivita' propria e delle commissioni regionali.

Testo in vigore dal 7 settembre 1977 al 1 dicembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art26 · fonte su Normattiva