Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1977 al 15 luglio 1986. Leggi il testo vigente →
E' costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un "Fondo per la mobilita' della manodopera", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'articolo 27 della presente legge. Il Fondo e' alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'articolo 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Le disponibilita' del Fondo affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o di un suo delegato. I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate. Il fabbisogno annuo e' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" da versare al "Fondo" di cui al primo comma. Per il primo anno l'importo delle rate e' stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna.
Testo in vigore dal 7 settembre 1977 al 15 luglio 1986
