Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1985 al 10 luglio 1986. Leggi il testo vigente →
Le obbligazioni emesse dalla sezione sono parificate alle obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni e utilizzate per l'assolvimento dell'obbligo di portafoglio. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonche' gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni emesse dalla sezione. Per le imprese di assicurazione tali obbligazioni, ai fini della copertura delle riserve obbligatorie, sono comprese fra i titoli emessi dagli istituti gia' autorizzati ai sensi del numero 4) dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.
Testo in vigore dal 5 marzo 1985 al 10 luglio 1986
